Cari lettori,
La scelta di un qualsiasi “mezzo di contenimento” (un imballaggio o un IBC, ma anche una cisterna) per trasportare in sicurezza una merce pericolosa è una delle attività più delicate, seconda soltanto alla classificazione delle stesse merci pericolose. Infatti, le norme attribuiscono alla competenza ed alla responsabilità dello Speditore la verifica della compatibilità tra la merce pericolosa da trasportare e il materiale del “mezzo di contenimento” che si vuole utilizzare per contenerla. Nel caso degli imballaggi/IBC, lo speditore/utilizzatore può correttamente effettuare tale verifica solo nel caso in cui abbia acquisito i documenti con le necessarie informazioni dal costruttore del mezzo di contenimento oppure, al limite, dall’Ente/Organismo autorizzato che ha provveduto alla sua approvazione.
Giandomenico Villa
- membro del Gruppo di Lavoro “Merci Pericolose” presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, presidente di Orange Project e Responsabile della Sezione IMBALLAGGI dell’Organismo autorizzato ITALCERT - analizza e commenta,
nell'articolo riportato nella sezione "primo piano", il recente DM 12 febbraio 2013
(pubblicato sulla G.U. n. 64 del 16 marzo 2013) “Norme integrative al codice IMDG (Emendamento 35-10) per la verifica della compatibilità chimica degli imballaggi e dei contenitori intermedi (IBCs) di plastica destinati al trasporto di materie liquide”.
Con tale Decreto, l’Autorità Competente nazionale in materia di sicurezza della navigazione ha esteso, sotto forma di norme integrative al Codice IMDG, le disposizioni già presenti nell’ADR-RID-ADN sulla verifica della compatibilità chimica delle merci pericolose liquide con gli imballaggi e IBC di plastica. Il provvedimento è di notevole rilevanza in quanto rappresenta un importante passo in avanti nella disciplina nazionale del trasporto intermodale di merci pericolose consentendo agli Organismi autorizzati dall’Autorità Competente nazionale di avere uno strumento normativo in linea con la disciplina internazionale. L’importanza della novità consiste nella maggiore armonizzazione delle disposizioni intermodali coinvolte a fronte del fatto che, come noto, le norme nazionali sull’approvazione degli imballaggi marcati “UN” sono divise per modalità di trasporto tra i pertinenti Dipartimenti competenti i quali, pur facendo parte della medesima Autorità Competente (Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), hanno finora disciplinato la materia con provvedimenti indipendenti tra loro.
Ricordiamo che sul tema della spedizione di merci
pericolose via mare è in porgramma
il corso del 14 maggio, a Milano il cui programma è riportato qui di
seguito, nella sezione "Formazione".
Buona lettura
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Formazione :
SPEDIZIONE VIA MARE DI MERCI
PERICOLOSE: Trasporto Marittimo ed Intermodale
LA GESTIONE OPERATIVA DEI RIFIUTI
IN REGIME NAZIONALE E TRASFRONTALIERO
CLASSIFICAZIONE ADR delle merci
e dei rifiuti pericolosi:
SDS: il Regolamento 453/2010, le SDS estese e le implicazioni pratiche nel processo di valutazione dei rischi chimico e cancerogeno
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