Gentili lettori,
in questo periodo di emergenza per il virus Sars-cov-2 si parla (tra le altre cose) del
principio di precauzione che, per alcuni, costituirebbe il fondamento dell’obbligo di aggiornamento del DVR per la valutazione del rischio da contagio virale.
Nel diritto penale il fondamento del principio di precauzione è “annidato” nel concetto di prevedibilità
tipico della colpa. Il reato è colposo, dice l’articolo 43 c.p., quando è commesso per negligenza, imprudenza, imperizia o per violazione di leggi, ordini, discipline o regolamenti. In sostanza, il fatto derivante dal comportamento deve essere prevedibile.
Quindi la regola della precauzione si annida nel concetto di prevedibilità, perché l’approccio cautelativo impone la ponderata valutazione di tutti i rischi, anche quelli più remoti, scientificamente incerti, prima di agire in un determinato modo.
Oltre ad aver chiesto al nostro Esperto Stefano Tarlon, se il rischio per contaminazione da Sars-Cov-2, imponesse la revisione del DVR, lo abbiamo chiesto anche all’Avvocato penalista Daniele Zaniolo, specializzato in Igiene e Sicurezza del Lavoro, che ci ha risposto in maniera estremamente chiara nell’approfondimento in primo piano.
Scrive Zaniolo: “il datore di lavoro deve, oggi, valutare il rischio biologico per contaminazione da Sars-Cov-2? Deve adottare misure prevenzionali all’interno del luogo di lavoro? Sarà penalmente responsabile per la malattia contratta dai suoi dipendenti?
Come impatta il principio di precauzione in materia di sicurezza sul lavoro?
In nessun modo.
Chi suggerisce adeguamenti del DVR sbandierando il principio di precauzione è stato contagiato dall’euforia del momento storico e ha preso fischi per fiaschi.
Non ci sono dubbi sul fatto che il Sars-Cov-2 sia un virus pericoloso, dannoso. La scienza non ha alcuna perplessità sul punto. Si dibatte sul suo grado di pericolosità, ma non sulla sua essenza.
Il principio di precauzione come si è detto, impone l’adozione di cautele in situazioni di incertezza circa l’esistenza di un fattore di rischio. Dunque siamo completamente al di fuori della fattispecie. Qui il fattore di rischio è una certezza scientifica. Le autorità sanitarie e amministrative hanno emanato provvedimenti per contenere la diffusione del virus: è evidente che queste regole vanno rispettate anche nel luogo di lavoro, ma senza che ciò comporti una autonoma valutazione del rischio.”
Please do not reply, per informazioni scrivere
a
simona.galante@arsedizioni.it
|