Direttiva Seveso III, le sostanze pericolose interessate

di: Edoardo Galatola

La direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012, [(N.d.R. il decreto definitivo di attuazione della direttiva è il D.Lgs 105/2015 pubblicato il 14 luglio 2015)] cosiddetta Seveso III che modifica la direttiva 96/82/CE cosiddetta Seveso II deriva dalla necessità di adeguamento al Regolamento CLP. La base della norma è infatti l’identificazione di quali siano le sostanze pericolose di riferimento e poiché questo avveniva in base ai criteri identificati dalle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE che sono state sostituite dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 , si è reso necessario detto adeguamento.
Questo passaggio non è stato né facile né automatico, dato che non vi è corrispondenza tra vecchie e nuove classificazioni. È da osservare che l’individuazione delle soglie è più complessa. Tra l’altro non vi è più corrispondenza biunivoca tra classe Seveso e frasi di rischio (frasi H che hanno sostituito le frasi R). La frase H330, ad esempio, corrisponde a tossicità acuta Categoria 1 o 2. Poiché per la Categoria 1 è prevista una soglia e per la Categoria 2 ne è prevista un’altra, ne consegue che anche la frase H non individua univocamente la classe Seveso.
L’approfondimento è di Edoardo Galatola (Sindar Srl) che sarà docente nei corsi in programmazione a Milano e Padova, ci parla delle Sostanze pericolose interessate dalla Seveso III.