Come noto, il 7 luglio 2015 scadeva il termine previsto dall'art. 29 comma 3 del D.Lgs. n. 46/2014 entro il quale le autorità competenti dovevano concludere i procedimenti avviati dai gestori di impianti esistenti che, a seguito dell'introduzione delle modifiche introdotte dal Decreto medesimo, sono risultati ricadere in disciplina AIA e dunque hanno dovuto presentare istanza ex novo.
Il D.Lgs. 46/2014 diceva in merito che, qualora il procedimento non fosse stato concluso dall'autorità entro il termine del 7 luglio, i gestori potevano proseguire l'esercizio dell'installazione ma comunque solo fino al 7 luglio, con ciò presumibilmente andando a creare parecchie situazioni di non regolarità.
Situazioni che sono state "sanate" con la pubblicazione dell'ultimaora del D.L. 92/2015 che, all'art. 2 così rettifica l'art 29 del D.lgs. 46/2014
"L'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con il Titolo III-bis, della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ".
Aggiornate le disposizioni per le AIA di impianti esistenti
7 luglio2015
di: Erica zuanon
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