231: No della Corte di Cassazione alla costituzione di parte civile nei confronti dell’Ente.

di: Avvocato Roberto Sammarchi

Nonostante i quattordici anni di vita che lo rendono ormai parte matura dell’ordinamento giuridico italiano, il D.Lgs. 231/01 continua a sollevare problemi interpretativi derivanti dalla sua difficile collocazione in una sorta di terra di nessuno che sembra aprirsi ai confini fra il diritto penale e quello amministrativo.

La questione recentemente affrontata dalla Corte di Cassazione Penale con sentenza 27 gennaio 2015, n. 3786 è di indubbio interesse sostanziale e processuale: il soggetto danneggiato da un reato (commesso da persona fisica) che costituisce presupposto per responsabilità ex D.Lgs. 231 può costituirsi parte civile contro l’Ente sanzionabile in via amministrativa ai sensi di tale norma ? L’interesse di natura sostanziale è evidente, data la prevedibile migliore solvibilità in sede risarcitoria dell’Ente rispetto alla persona fisica; l’interesse a risolvere le implicazioni processuali del problema è del pari ben chiaro, trattandosi di determinare se l’applicazione della 231 si inserisca pienamente nel processo penale o se invece, pur trovando la propria collocazione in tale ambito, la norma conservi in realtà piena autonomia in base all’applicazione del principio di specialità.