Trasporto merci pericolose con “droni”

di: Sergio Benassai

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2015 è stato pubblicato un comunicato dell’ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) con il quale si informa che, nella riunione del consiglio di amministrazione dell’ENAC del 23 settembre 2015, è stato adottato il regolamento “Mezzi aerei a pilotaggio remoto - edizione 2”.

Nell’articolo 5 di tale regolamento è presente, tra l’altro, la seguente definizione di mezzi aerei a pilotaggio remoto:
Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR): sistema costituito da un mezzo aereo (aeromobile a pilotaggio remoto) senza persone a bordo, utilizzato per fini diversi da quelli ricreativi e sportivi, e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando (stazione di controllo) da parte di un pilota remoto.

E’ importante sottolineare come l’edizione 2 di questo regolamento contenga una significativa differenza rispetto alla edizione 1 per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose.

Infatti l’edizione 1 del 16 dicembre 2013 prevedeva, al punto 5 dell’articolo 6:
Nell’ambito dell’impiego dei SAPR è vietato il trasporto di merci pericolose

Invece l’attuale edizione 2, al punto 5 dell’articolo 7 prevede:
II trasporto di merci pericolose deve essere autorizzato dall’ENAC