Sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2015 è stato pubblicato il Decreto 25 marzo 2015 del Ministero della Difesa concernente la procedura per poter esentare dalle disposizioni del Regolamento 1907/2006 (REACH) alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli
Tale esenzione, ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 2 del Regolamento REACH, si giustifica nei soli casi in cui essa è ritenuta indispensabile per garantire gli interessi essenziali della difesa del Paese. La sussistenza di tali interessi deve essere dichiarata, a cura del Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti in coordinazione con lo Stato maggiore della difesa e con le Forze armate interessate.
Il provvedimento di esenzione dalle disposizioni dal Regolamento REACH per i fabbricanti, produttori, rappresentanti esclusivi e utilizzatori a valle, disposto dal Ministro della difesa, deve comunque assicurare, attraverso apposite prescrizioni, che sia assicurato un elevato grado di protezione della salute umana e di tutela dell'ambiente sia nelle attività di utilizzo, sia nelle operazioni di smaltimento della sostanza in quanto tale o componente di miscela o articolo