Tari e irragionevolezza del tributo

di: Roberto Rizzati

Farà sicuramente discutere la sentenza n. 296/02/15 della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Reggio Emilia che afferma che la Tari non deve essere pagata quando il regolamento del Comune che l’ha deliberata è “irragionevole”.

Nella fattispecie concreta un imprenditore vinicolo lamentava, ricorrendo in ricorso, che la propria attività imprenditoriale (vendita di vino sfuso) comportasse una produzione di rifiuti pressoché nulla. Infatti la propria attività “consiste principalmente nell’acquisto di vino sfuso, che viene immesso dal fornitore in cisterne tramite pompe o consegnato in fusti d’acciaio per la vendita alla spina, che poi vengono resi vuoti alla cantina fornitrice. Il vino viene poi venduto ai clienti mediante l’uso di contenitori di loro proprietà, o che possono acquistare in negozio per poi riutilizzare enne volte ”.

Il regolamento comunale, istitutivo del tributo, invece prevedeva che questa attività lavorativa rivendendo prodotti alimentari fosse equiparabile a una pescheria o a un’ortofrutta o a una pizzeria al taglio in quanto suscettibile di produrre rifiuti.

La CTP ha accolto il ricorso dell’imprenditore evidenziando “come tale attività comporti una produzione di rifiuti inesistente e la cui tassazione (contestata da parte ricorrente) sia fuori da ogni principio di ragionevolezza … ” dichiarando di fatto inapplicabile il regolamento comunale.