Distacco del lavoratore e responsabilità del datore di lavoro. Una interessante pronuncia della corte di cassazione.

di: Avvocato Daniele Zaniolo

La Sentenza 15 aprile 2015 n° 15696 Corte di Cassazione Penale, sez. III, commentata dall’Avvocato Daniele Zaniolo pone in evidenza le questioni aperte dall’interpretazione dell’articolo 3 comma 6 del D.Lgs. 81/2008 (TUS) che stabilisce il principio per cui gli obblighi prevenzionali, in caso di distacco del lavoratore, sono tutti a carico del datore di lavoro distaccatario.

Residua a carico del datore di lavoro distaccante l’obbligo di “informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.

Ma cosa vuole dire informare e formare il lavoratore sui rischi “generalmente connessi” allo svolgimento delle mansioni cui il lavoratore viene distaccato?