Inquinanti marini e Convenzione di Basilea

di: Giovanni Adamo

Tra le novità introdotte con l’emendamento 37/14 del Codice IMDG di sicuro interesse vi è la revisione delle modalità di spedizione delle materie classificate pericolose per l’ambiente, ovverosia degli inquinanti marini.

Nella sostanza sono da classificare come pericolose per l’ambiente acquatico le sostanze, miscele ed oggetti che:

- Soddisfano i criteri di cui al 2.9.3, vale a dire manifestano un pericolo acuto (se di categoria acuta 1) ovvero un pericolo di lunga durata (quando di categoria cronica 1 o 2) per l’ambiente acquatico;
- Sono specificamente classificati Inquinanti Marini dal Codice IMDG, per mezzo della sigla P alla colonna 4 della Lista delle merci pericolose

Al fine di chiarire l’ambito di applicazione della disposizione sopra citata (sez. 2.9.2.2 del Codice IMDG) con l’edizione 37/14 è stata inserita la nuova disposizione speciale 969, valevole per il solo trasporto marittimo, come spiega Giovanni Adamo nel presente approfondimento.

Il Dr. Adamo è docente dei corsi base e corsi di aggiornamento (IMDG 37-14) sul trasporto marittimo di merci pericolose.