di: Sergio Benassai
Il paragrafo 2.1.3.9 dell’ADR prevede che i rifiuti che non rientrano nelle classi da 1 a 9 ma che sono contemplati dalla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione, possono essere trasportati con i numeri ONU 3077 o 3082
Nel ribadire che la classificazione ai fini del trasporto di questi rifiuti come MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE è solo una possibilità, ma non un obbligo , si ricorda che tale classificazione (e la conseguente assegnazione alle rubriche con numero ONU 3077 e 3082) comporta di necessità il rispetto di tutte le disposizioni e gli oneri (anche economici) dell’ADR.