E’ molto frequente nel nostro Paese che le imprese si avvalgano di liberi professionisti come consulenti o collaboratori per la gestione ambientale o per quella della sicurezza piuttosto che creare una struttura interna ad hoc.
Diversi sono gli apporti che il professionista esterno può procurare nell’ambito aziendale. In taluni casi può essere inserito nell’organigramma come, ad esempio, nel caso dell’RSPP o del medico ex TUS 81/08 (TUS). In altri casi la collaborazione può essere di mero supporto agli organi decisionali, estrinsecandosi pertanto in un’attività di consulenza continuativa o limitata nel tempo. In altri casi, poi, il professionista esterno fornisce anche il supporto per l’esercizio di attività rilevanti nella gestione ambientale o per la sicurezza.
A quali condizioni il professionista consulente può rispondere, evidentemente in concorso con il datore di lavoro, stante il principio testé ricordato, per i reati connessi a una qualche sua negligenza?
Ce ne parla l’avvocato Daniele Zaniolo
Gestione ambientale e organizzazione antinfortunistica nelle imprese: la responsabilità dei liberi professionisti consulenti dell’impresa
18 maggio2015
di: Avvocato Daniele Zaniolo
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