Se il gestore del servizio pubblico in ingresso al centro di raccolta è iscritto alla Categoria 1 dell’Albo Gestori Ambientali ed è dispensato dalla disposizioni relative alla compilazione del formulario di identificazione del rifiuto, permangono numerosi dubbi gestionali riguardo al trasporto di rifiuti da parte di terzi e prodotti dalla propria attività.
Con Circolare prot. n.437/Albo/Pres del 29 maggio 2015, l’ANGA (Albo Nazionale Gestori Ambientali) ha chiarito che un’impresa che effettua un trasporto di rifiuti speciali assimilati agli urbani, prodotti dalla propria attività presso un centro di raccolta ex D.M. 8 aprile 2008 , ha comunque l’obbligo d’iscrizione nella categoria 2-bis di cui al D.M. 120/2014 (ex articolo 212 comma 8 del TUA). E il formulario è obbligatorio o no?
Ce ne parla Filippo Bonfatti
Trasporto dei propri rifiuti assimilati agli urbani verso i centri di raccolta
15 giugno2015
di: Filippo Bonfatti
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