di: Roberto Rizzati
La Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, con sentenza 27 gennaio 2015, n. 3786 stabilisce che nel processo instaurato per l’accertamento della responsabilità di reato dell’ente non è ammissibile la costituzione di parte civile, questo istituto, infatti, non è previsto dal D.Lgs 231/2001 e tale omissione non rappresenta una lacuna normativa, ma corrisponde ad una consapevole scelta del legislatore.
Per queste motivazioni la responsabilità, per un reato presupposto, di una società ex D.Lgs 231/2001 non fa scattare il risarcimento richiesto dalle parti civili.