Sulla GUUE L 327 del 11 dicembre 2015 è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 2015/2283 “Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione”.
Tale norma stabilisce regole per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato dell'Unione garantendo l'efficace funzionamento del mercato interno e assicurando nel contempo un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori.
Per «nuovo alimento» si intende qualsiasi alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997, a prescindere dalla data di adesione all'Unione degli Stati membri, che rientra in almeno una delle seguenti categorie:
i) alimenti con una struttura molecolare nuova o volutamente modificata che non era utilizzata come alimento o in un alimento nell'Unione prima del 15 maggio 1997;
ii) alimenti costituiti, isolati o prodotti da microorganismi, funghi o alghe;
iii) alimenti costituiti, isolati o prodotti da materiali di origine minerale;
iv) alimenti costituiti, isolati o prodotti da piante o da parti delle stesse,
v) alimenti costituiti, isolati od ottenuti a partire da animali o da parti dei medesimi, ad eccezione degli animali ottenuti mediante pratiche tradizionali di riproduzione utilizzate per la produzione alimentare nell'Unione prima del 15 maggio 1997 qualora tali alimenti ottenuti da detti animali vantino una storia di uso sicuro come alimento nell'Unione;
vi) gli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali, piante, microorganismi, funghi o alghe;
vii) gli alimenti risultanti da un nuovo processo di produzione non usato per la produzione di alimenti nell'Unione prima del 15 maggio 1997, che comporti cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell'alimento che incidono sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili;
viii) gli alimenti costituiti da «nanomateriali ingegnerizzati»;
ix) le vitamine, i minerali e altre sostanze utilizzate in conformità della direttiva 2002/46/CE, del regolamento (CE) n. 1925/2006 o del regolamento (UE) n. 609/2013:
- risultanti da un processo di produzione non utilizzato per la produzione alimentare nell'Unione prima del 15 maggio 1997
- contenenti o costituiti da nanomateriali ingegnerizzati;
x) gli alimenti utilizzati esclusivamente in integratori alimentari nell'Unione prima del 15 maggio 1997, se destinati ad essere utilizzati in alimenti diversi dagli integratori alimentari.
Il presente regolamento non si applica
a) agli alimenti geneticamente modificati, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003;
b) agli alimenti quando e nella misura in cui sono usati come:
i) enzimi alimentari, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2008;
ii) additivi alimentari, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1333/2008;
iii) aromi alimentari, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1334/2008;
iv) solventi da estrazione usati o destinati alla preparazione di prodotti o ingredienti alimentari, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/32/CE;
I nuovi prodotti alimentari saranno sottoposti alla valutazione della sicurezza e all'autorizzazione attraverso una procedura armonizzata a livello UE, con le domande indirizzate direttamente alla Commissione e il coinvolgimento dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) nei casi in cui la stessa Commissione consideri che vi siano possibili effetti sulla salute umana
La Commissione autorizza e inserisce un nuovo alimento nell'elenco dell'Unione esclusivamente se esso soddisfa le seguenti condizioni:
a) in base alle prove scientifiche disponibili, l'alimento non presenta un rischio di sicurezza per la salute umana;
b) l'uso previsto dell'alimento non induce in errore i consumatori, in particolare nel caso in cui l'alimento è destinato a sostituire un altro alimento e vi è un cambiamento significativo nel suo valore nutritivo;
c) se l'alimento è destinato a sostituire un altro alimento, non ne differisce in maniera tale da rendere il suo consumo normale svantaggioso per il consumatore sul piano nutrizionale.
Nuovi alimenti: pubblicato regolamento (UE)
11 dicembre2015
di: Roberto Rizzati
COPYRIGHT © 2004-2025 ARS EDIZIONI INFORMATICHE s.r.l. - società con unico socio - P.I. 13309950155