di: Roberto Rizzati
La Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza 14 settembre 2015, n. 3872/67/15 ha dichiarato illegittimo un regolamento comunale che limitava l’esenzione della Tari alle sole aree coperte da macchinari e impianti. I giudici affermano che l’intento del legislatore, legge 27 febbraio 2013, n. 147, art. 1 comma 649, era quello di escludere dalla tassazione le aree sulle quali la produzione di rifiuti speciali, causata dai macchinari impiegati, è prevalente rispetto alla produzione dei rifiuti urbani causata dall’attività umana che si svolge nello stesso luogo di lavorazione.
I comuni possono, quindi, estendere l’esenzione ma non possono restringerne il campo di applicazione sottoponendo a tassazione le aree di calpestio attorno ai macchinari e alle attrezzature.