Sulla GU 288 del 11 dicembre 2015 è stato pubblicato il DM 6 agosto 2015, n. 195 “Regolamento recante aggiornamento limitatamente agli acciai inossidabili al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale".
Tale norma sostituendo l’art. 37 del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 aggiorna le modalità con cui deve essere accertata la migrazione degli oggetti in acciaio inossidabile destinati a venire in contatto con gli alimenti.
Si ricorda che le disposizioni del presente DM non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente fabbricati e/o commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purché garantiscano un livello equivalente di protezione della salute.