Oggi, mercoledì 29 luglio 2015, entra in vigore il D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 , recepimento della Direttiva 2012/18/UE , cosiddetta Seveso III.
Contestualmente viene abrogato il D.Lgs. 334/99 (Seveso II) e, di conseguenza, decadono gli adempimenti connessi.
Il D.Lgs. 105/15, fra l'altro, fissa nuove date per la presentazione e l'aggiornamento dei Rapporti di Sicurezza (art. 15 , comma 6):
• gli stabilimenti "preesistenti", cioè che non hanno cambiato classificazione, devono presentare l'aggiornamento entro il 1 giugno 2016;
• gli "altri" stabilimenti - che hanno variato la classificazione, ma non la configurazione impiantistica, a seguito dell'adozione della Direttiva - entro il 29 luglio 2017 o entro due anni dalla data dalla quale si applica il D.Lgs. 105/15 allo stabilimento;
• i "nuovi" stabilimenti, prima dell’avvio dell'attività oppure delle modifiche che comportano un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose.
Questo calendario vale anche per gli stabilimenti per i quali, secondo il D.Lgs. 334/99, l'aggiornamento quinquennale cadeva tra il 29 luglio 2015 e la nuova scadenza prevista.
Tale interpretazione è confermata dal Ministero Ambiente, Ministero Interno ed Ispra.
In assenza di riscontro scritto, a maggior tutela, è comunque consigliabile comunicare la nuova data di trasmissione all’Autorità competente (CTR), prima della scadenza quinquennale prevista della normativa abrogata.
D.Lgs. 105/15: novità sulla presentazione del Rapporto di Sicurezza (Seveso III).
29 luglio2015
di: Simona Galante
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