Obbligo di redigere le SDS delle miscele secondo l’Allegato II al Regolamento n. 453/2010

di: Angelo Fiordi

A partire dal 1° giugno 2015 le Schede dei Dati di Sicurezza (SDS) delle miscele dovranno essere redatte obbligatoriamente in conformità all’Allegato II del Regolamento n. 453/2010.

Il periodo transitorio previsto dal regolamento n. 453/2010 prevede che le SDS delle miscele siano redatte fino al 31/05/2015 secondo quanto stabilito dall’Allegato I di detto regolamento, ovvero con la classificazione ed etichettatura conformi alla Direttiva 1999/45/CE sulle miscele:
- classificazione: per le miscele va indicata la classificazione risultante dall’applicazione delle regole di classificazione della direttiva 1999/45/CE ;
- etichettatura: si indicano sull’etichetta almeno i simboli previsti, le indicazioni di pericolo, le frasi di rischio e i consigli di prudenza in conformità della direttiva 1999/45/CE.

Il fornitore di una miscela pericolosa può comunque redigere la SDS secondo l’Allegato II al Regolamento n. 453/2010 anche prima della scadenza obbligatoria del 1° giugno 2015 inserendo anche la classificazione della miscela ai sensi della Direttiva 1999/45/CE nella sezione 2.1 della SDS (facoltà del fornitore ma non rappresenta un obbligo).
L’articolo 31 , comma 10, punto 3 del Regolamento REACH 1907/2006 afferma, infatti, che:
“Se le miscele sono classificate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 nel corso del periodo compreso tra la sua entrata in vigore e il 1° giugno 2015, questa classificazione può essere aggiunta nelle schede dei dati di sicurezza con la classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE. Tuttavia, fino al 1° giugno 2015, se le sostanze o le miscele sono classificate ed etichettate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008, questa classificazione figura nelle schede dei dati di sicurezza con la classificazione secondo rispettivamente la direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE per la sostanza, la miscela e i suoi componenti”.