di: Roberto Rizzati
Si segnala che sul Supplemento Ordinario n.38 alla G.U. 14 luglio 2015, n. 161 è stato pubblicato il D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose ”.
Nel testo definitivo sono state accolte buona parte delle richieste migliorative proposte dalle Commissioni 10 (Industria, commercio, turismo) e 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato e VIII (Ambiente) e X (Attività Produttive) della Camera sulla base delle proposte migliorative presentate da Confindustria in audizione.
Le principali modifiche introdotte rispetto alla bozza di recepimento sono:
• si definisce “nuovo stabilimento” (art.3, Definizioni , comma e)) uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data.
• gli aggiornamenti (Art. 15, Rapporto di Sicurezza , comma 6) per gli “stabilimenti preesistenti”, vanno inviati entro il 1° giugno 2016 , mentre per gli “altri stabilimenti”, entro due anni dalla data dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento. Di conseguenza per gli stabilimenti preesistenti ci sarà meno di un anno di tempo, mentre per gli stabilimenti altri ci saranno esattamente due anni dalla data di entrata in vigore
• Nell’Allegato 5 – Sezione B – Tabella 1.1. Occorre riportare l’elenco delle singole sostanze significative ai fini del rischio di incidente rilevante , i quantitativi di dettaglio e le loro caratteristiche. Grazie a questa modifica non sarà più necessario elencare tutte le sostanze come richiesto nella Bozza.
• La Commissione (Allegato H , Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni, Appendice 2, Parte I, II fase) procede all’analisi dei punti della lista di riscontro di cui all’appendice 3 o parti di essa sulla base degli obiettivi specifici dell’ispezione di cui al punto 5.1 … Di conseguenza è accettato il principio che le ispezioni possono non essere svolte sempre su tutti i punti della norma.
• L’Allegato L - Procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore è modificato significativamente nei punti 5. Modifiche senza aggravio di rischio ai sensi dell’allegato D (vengono equiparati n.a.r. e SCIA) e 8. Disposizioni transitorie in cui si prevede una corsia privilegiata per il rilascio del certificato di prevenzione incendi ove non presente.
Viene ribadita l’esclusione dal campo di applicazione del Decreto a:
- trasporto di sostanze pericolose
- deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico
- trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto;
Peraltro, ai sensi dell’articolo 2, punto 4, si ribadisce che rientrano nel campo di applicazione del Decreto gli scali merci terminali di ferrovie quando:
- svolgono attività di riempimento o svuotamento di cisterne di sostanze pericolose o di carico o scarico in carri o container di sostanze pericolose alla rinfusa in quantità uguali o superiori a quelle indicate all'allegato 1;
- effettuano una specifica attività di deposito, diversa da quella propria delle fasi di trasporto, dall'accettazione alla riconsegna, di sostanze pericolose presenti in quantità uguali o superiori a quelle indicate all'allegato 1.