Sul Supplemento Ordinario n. 38 alla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2015 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose ”
Si sottolinea che, con l’articolo 2, punto 2, lettera c), viene ribadita l’esclusione dal campo di applicazione del Decreto di:
- trasporto di sostanze pericolose
- deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico
- trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto;
Peraltro, ai sensi dell’articolo 2, punto 4, si ribadisce che rientrano nel campo di applicazione del Decreto gli scali merci terminali di ferrovie quando:
- svolgono attività di riempimento o svuotamento di cisterne di sostanze pericolose o di carico o scarico in carri o container di sostanze pericolose alla rinfusa in quantità uguali o superiori a quelle indicate all'allegato 1;
- effettuano una specifica attività di deposito, diversa da quella propria delle fasi di trasporto, dall'accettazione alla riconsegna, di sostanze pericolose presenti in quantità uguali o superiori a quelle indicate all'allegato 1.
Pubblicata la Seveso III: recepimento della direttiva 2012/18/UE incidenti rilevanti
15 luglio2015
di: Sergio Benassai
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