Pubblicata Legge di delegazione europea 2015

di: Roberto Rizzati

Sulla G.U. 1° settembre 2016, n. 204 è stata pubblicata la Legge 12 agosto 2016, n. 170Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015”.

Ad una prima lettura si possono individuare alcuni articoli interessanti:

- “Art. 4 - Termini, procedure, principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero”.
Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire prioritariamente i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) garanzia del medesimo livello di tutela ambientale assicurato dalla legislazione già adottata in materia, prevedendo il divieto di commercializzazione, le tipologie delle borse di plastica commercializzabili e gli spessori già stabiliti;
b) divieto di fornitura a titolo gratuito delle borse di plastica ammesse al commercio;
c) progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica fornite a fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi diversi da quelli compostabili e realizzate, in tutto o in parte, con materia prima rinnovabile;
d) abrogazione dei commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2;
e) previsione di una campagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la loro consapevolezza in merito agli impatti delle borse di plastica;
f) previsione di programmi di sensibilizzazione per i consumatori in generale e di programmi educativi per i bambini, diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica.

- “Art. 5 - Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare”.
Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere l'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire una corretta e completa informazione al consumatore e una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo;
b) fatte salve le fattispecie di reato vigenti, adeguare il sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 ai relativi atti di esecuzione e alle disposizioni nazionali, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione.

- “Art. 8 - Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione”.
Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) aggiornamento delle disposizioni della legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni già superate dal medesimo regolamento (UE) n. 1025/2012;
b) aggiornamento delle disposizioni della legge 21 giugno 1986, n. 317, e in particolare del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, anche per l'adeguamento alla direttiva (UE) 2015/1535;
c) semplificazione e coordinamento di tutte le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli organismi nazionali di normazione;
d) salvaguardia della possibilità di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1025/2012 anche mediante provvedimenti di natura.

- “Art. 9 - Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio”.
Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) fissazione dei criteri per la nomina dei rappresentanti dell'Italia in seno al comitato di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011 e al gruppo di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011;
b) istituzione di un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione;
c) costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) quale organismo di valutazione tecnica (TAB) ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 305/2011;
d) individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011;
e) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi del capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011;
f) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione;
g) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
h) previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 305/2011;
i) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili;
l) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 con successivo regolamento governativo.

- “Art. 16 - Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”.
Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adottare le definizioni di residuo della lavorazione e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura introdotte dalla direttiva (UE) 2015/1513, al fine di consentire la massima utilizzazione delle opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti;
b) valutare la possibilità di concorrere all'adempimento degli obblighi di cui alla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, secondo quanto previsto dalla medesima direttiva 98/70/CE allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra attraverso una regolamentazione specifica che eviti la competizione tra biocarburanti e risorse alimentari.

- “Art. 17 - Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera”.
Nell'esercizio della delega il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) aggiornare la disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, mediante la modifica e l'integrazione delle disposizioni della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riferite a tali stabilimenti per quanto riguarda l'installazione e l'esercizio, le procedure autorizzative, la determinazione dei valori limite di emissione, i controlli e le azioni conseguenti ai controlli;
b) razionalizzare le procedure autorizzative per gli stabilimenti di cui alla lettera a);
c) aggiornare l'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo i vigenti valori limite di emissione alla luce delle migliori tecnologie disponibili, con priorità per gli impianti di combustione e per la classificazione delle sostanze inquinanti;
d) riconoscere agli impianti di combustione medi esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle nuove prescrizioni;
e) aggiornare il sistema delle sanzioni penali e amministrative previsto dalla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in modo da assicurare l'effettività, la proporzionalità e la dissuasività delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale.

- “Art. 18 - Attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio”.

- “Art. 21 - Attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio”.

La presente legge entra in vigore il giorno 16 settembre 2016.