Sul
portale AIA del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del mare è stata pubblicata la Nota Ministeriale 14 novembre 2016, n. 0027659 “Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46”.
In applicazione dell’articolo 29-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 vengono emanati dei criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46.
In particolare questi nuovi criteri recano indicazioni su dieci differenti tematiche:
1. Individuazione della capacità produttiva dell’installazione
2. Chiarimento terminologia dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06
3. Parti di installazione gestite separatamente
4. Fasi successive alla cessazione definitiva delle attività
5. Siti non soggetti alla presentazione della relazione di riferimento
6. Non conformità emergenti dagli autocontrolli del gestore
7. Avvio dei procedimenti di riesame per adeguamento alle conclusioni sulle BAT
8. Attività di produzione di farine per mangimi
9. Obblighi vari (limiti “tabellari”, tenuta registri, apposizione cartellonistica, iscrizione a albi, …) per gli impianti dotati di AIA
10. Chiarimenti in merito alle attività di sperimentazione
Tra i vari chiarimenti riportati è utile citare il caso delle aziende AIA che effettuano un’attività di trattamento rifiuti che può usufruire del regime semplificato ex art. 216 del D.lgs. 152/06. In tal caso, ad AIA rilasciata e aggiornata, le attività sono oggetto di autorizzazione esplicita, e non più di regime “semplificato”, e non sono pertanto soggette al pagamento dell’iscrizione al registro e alla prestazione della garanzia finanziaria previsti per il regime semplificato. Tali incombenze, pertanto, sono richieste solo transitoriamente se, dopo il rilascio dell’AIA, il gestore effettua variazioni delle attività di trattamento rifiuti che usufruiscono temporaneamente del regime semplificato, fino al successivo aggiornamento dell’AIA.
AIA: chiarimenti da parte del ministero
24 novembre2016
di: Roberto Rizzati
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