Dragaggio nei siti di interesse nazionale: pubblicato DM

di: Roberto Rizzati

Sulla GU 6 settembre 2016, n. 208 è stato pubblicato il DM 15 luglio 2016, n. 172Regolamento recante la disciplina delle modalità e delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84”.

Tale norma (art.1) in attuazione dell'articolo 5-bis, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 disciplina le modalità e le norme tecniche delle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, anche al fine del reimpiego dei materiali dragati. Tutte le operazioni di dragaggio, inclusa la movimentazione del sedimento, il trasporto, la collocazione finale devono essere realizzate secondo modalità tali da prevenire o ridurre al minimo gli impatti sull'ambiente circostante, ed in particolare escludendo ogni deterioramento significativo e misurabile delle risorse naturali interessate e delle loro utilità, nonché eventuali dispersioni e rilasci accidentali di materiale.

Il presente decreto non si applica alle operazioni inerenti i materiali provenienti dai siti di interesse nazionale risultanti da operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, destinati ad essere gestiti al di fuori di detti siti.

Ai fini di non pregiudicare le operazioni di bonifica del sito di interesse nazionale (art. 3), il progetto di dragaggio deve contenere:
a) i risultati della caratterizzazione dell'area da dragare, e ove necessario, i risultati della caratterizzazione del sito di reimpiego;
b) l'individuazione dell'area da dragare mediante l'indicazione delle coordinate geografiche dei vertici che compongono l'area nel sistema di riferimento WGS84;
c) le metodologie prescelte per l'intero processo di gestione del sedimento dragato o delle singole frazioni dello stesso;
d) i metodi e le misure previste per la mitigazione degli effetti attesi derivanti dalle modalità operative e gestionali prescelte;
e) il piano di monitoraggio previsto per l'intero processo di movimentazione e gestione del sedimento;
f) le modalità di verifica dei fondali dragati;
g) il progetto di realizzazione di eventuali casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento destinate ad accogliere il sedimento dragato o le singole frazioni dello stesso;
h) le modalità di gestione dei sedimenti dragati a terra.

Ai fini del reimpiego dei sedimenti dragati e per la relativa autorizzazione all'utilizzo degli stessi in ambiente marino o terrestre, e fatte salve le eventuali competenze delle regioni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può convocare un apposito tavolo tecnico per la valutazione del progetto e delle documentazioni integrative pervenute, finalizzato all'esame congiunto degli aspetti ambientali con le autorità ed agenzie ambientali competenti in materia.

Il presente DM entrata in vigore il giorno 21 settembre 2016.