Pubblicato DM su AIA e garanzie finanziarie

di: Roberto Rizzati

Sulla GU 10 ottobre 2016, n. 237 è stato pubblicato il DM 26 maggio 2016Criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Tale norma in attuazione dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs 152/2006, stabilisce i criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie di cui al medesimo comma.

Tali garanzie finanziarie prestate ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g), del D.Lgs 152/2006 coprono l'eventuale obbligo di ripristino del sito al momento in cui cessa l’attività al fine di rimediare all’inquinamento e riportare il sito allo stato originario.

Le garanzie finanziarie regolarmente prestate per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica, sospendono l'eventuale obbligo di prestare le garanzie per le attività condotte sul sito di bonifica per il periodo nel quale sono in essere.

Le installazioni per le quali non è necessaria la presentazione della relazione di riferimento non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui al presente decreto.

Il presente DM entra in vigore il giorno 11 ottobre 2016.