In tema di responsabilità nei punti vendita, segnaliamo una recente sentenza della Cassazione Penale (Sez. III, n. 44335 del 3.11.2015) che, confermando l’orientamento prevalente della giurisprudenza, (tra le altre, Cass. Pen. Sez. III, n. 11835/2013, Cass. Pen. Sez. III, n. 4304/1998) ha affermato che “in tema di disciplina degli alimenti, il legale rappresentante della società gestrice di una catena di supermercati non è responsabile qualora essa sia articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, in quanto la responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti va individuata all’interno della singola struttura aziendale, non essendo necessariamente richiesta la prova dell’esistenza di una apposita delega”.
Per la Cassazione Penale, la responsabilità all’interno del punto vendita non necessita di delega
17 marzo2016
di: Avv. Giovanna Soravia – Studio Legale Soccol
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