Aee in dispositivi medici: nuove scadenze

di: Roberto Rizzati

Sulla GUUE L 101 del 16 aprile 2016 è stata pubblicata la Direttiva 2016/585/UEche modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici o di microscopi elettronici”.

L’allegato IV della direttiva 2011/65/UE riporta le applicazioni che beneficiano di un’esenzione dalle restrizioni imposte dalla norma stessa. Ricordiamo che tale norma vieta l'uso di piombo, cadmio, cromo esavalente ed eteri di difenile polibromurato (PBDE) nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

Esistono prassi di rinnovo per le attrezzature per la risonanza magnetica, come le apparecchiature di risonanza magnetica per la diagnostica per immagine, gli apparecchi per tomografia computerizzata, i dispositivi medico-diagnostici in vitro, i dispositivi per il monitoraggio dei pazienti e i microscopi elettronici che prevedono che alcuni pezzi di ricambio possano essere recuperati e riutilizzati ai fini del rinnovo pur contenendo modesti quantitativi di piombo, cadmio, cromo esavalente o PBDE.

La Commissione sopprimendo il punto 31 e aggiungendo il punto 31 bis all’allegato IV consente l’utilizzo di pezzi di ricambio recuperati da attrezzature usate che non siano già state immesse sul mercato unionale.

Tale possibilità di recupero scadrà il:
a) 21 luglio 2021 per l'uso nei dispositivi medici diversi dai dispositivi medico-diagnostici in vitro;
b) 21 luglio 2023 per l'uso nei dispositivi medico-diagnostici in vitro;
c) 21 luglio 2024 per l'uso nei microscopi elettronici e nei relativi accessori.