Pubblicata in GU la legge sulla green economy

di: Roberto Rizzati

Sulla G.U. 18 gennaio 2016, n. 13 è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 221Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”.

Questa legge, detta anche Collegato ambientale, consiste di ben 79 articoli che riguardano diverse materie come la valutazione di impatto ambientale, la gestione dei rifiuti, la blue economy, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la mobilità sostenibile, gli appalti verdi nonché le norme volte a favorire il riuso dei materiali.

Cerchiamo ora di fornire una sintesi delle principali novità introdotte.

Art. 1 - Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti trasportati via mare
Il proprietario del carico, in caso di incidenti in mare, è obbligato a munirsi di idonea polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali, rilasciandone copia al comandante della nave che è tenuto ad esibirla tra i documenti di bordo necessari in occasione dei controlli disposti dall'autorità marittima.

Art. 13 – Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas
I sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, nonché i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari, e i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili.

Artt. da 16 a 19 – Acquisti verdi della pubblica amministrazione, Green Public Procurement
Sono previste agevolazione per le aziende certificate EMAS o UNI EN ISO 14001 che godranno di una riduzione della garanzie necessarie per accedere agli appalti per la fornitura di beni e servizi ecologici. Inoltre nell’art.18 vengono fissati i criteri ambientali minimi da garantire negli appalti pubblici nelle forniture e negli affidamenti di servizi alla PA.

Art. 20 - Consumo energetico delle lanterne semaforiche
Nelle lanterne semaforiche, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED.

Art. 41 - Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici
Limitatamente ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, per uso domestico o professionale, al fine di una corretta gestione del loro fine vita per ciascun nuovo modulo immesso sul mercato è adottato un sistema di garanzia finanziaria e un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici per il recupero e il riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita.

Art. 56 - Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto
Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Inoltre al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Il funzionamento del Fondo è disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Complesse anche le novità per quanto riguarda i rifiuti, viene infatti disincentivato il conferimento in discarica e premiata la raccolta differenziata, anche attraverso il “vuoto a rendere” (Art. 39 - Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare) che inserisce nel TUA l’art.219 bis) nonché promossa la riduzione dei rifiuti non riciclati.

Art. 40 - Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni
Nel TUA vengono inseriti gli artt. 232-bis - Rifiuti di prodotti da fumo e 232 ter - Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, norme studiate per sanzionare chi butta mozziconi di sigaretta, piccoli pezzi di carta o gomme da masticare volte a tutelare il decoro urbano. I comuni da parte loro dovranno installare nelle zone di aggregazione contenitori x la raccolta dei mozziconi.

Art. 49 - Miscelazione dei rifiuti
Le miscelazioni non vietate dall’art. 187 del TUA non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge.

Art. 65 - Acque reflue dei frantoi oleari
Le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura.


Infine si possano citare i seguenti articoli:

Art. 21 - Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale
Viene istituito un nuovo marchio volontario “Made Green in Italy” al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali.

Art. 59 - Contratti di fiume

Viene introdotto nel TUA l’art. 68 bis che istituisce un nuovo strumento, su base volontaria, per la gestione del territorio.

Art. 71 - Oil free zone
Al fine di promuovere su base sperimentale e sussidiaria la progressiva fuoriuscita dall'economia basata sul ciclo del carbonio e di raggiungere gli standard europei in materia di sostenibilità ambientale, sono istituite e promosse le «Oil free zone» unioni di comuni in cui viene prevista la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili.

Le disposizioni previste dalla presente legge entreranno in vigore il giorno 2 febbraio 2016.