Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 1° giugno ha emesso la nota 1241 con la quale fa chiarezza sull’istallazione di impianti di videosorveglianza sui luoghi di lavoro. Infatti nonostante l’entrata in vigore dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs 151/2015 che ha modificato l’art. 4 della legge 300/1970 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento” perduravano dubbi e perplessità.
Secondo la nuova interpretazione anche la sola installazione di un impianto di videosorveglianza deve essere autorizzata o da uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali o, in caso di sua mancanza, dell’autorizzazione rilasciata da parte della competente Direzione territoriale del lavoro.
Se l’ispettore accerta l’istallazione di un impianto di video sorveglianza senza la sopraddetta autorizzazione, indipendentemente dalla sua utilizzazione, deve da una parte accertare la contravvenzione e dall’altra intimare al datore di lavoro, responsabile dell’istallazione, l’immediata cessazione della condotta irregolare (ex art. 20 del D.Lgs 758/1994).
Videosorveglianza sempre necessario l'accordo
9 giugno2016
di: Roberto Rizzati
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