Aia: Lombardia pubblica DGR su relazione di riferimento

di: Roberto Rizzati

Sul BUR 22 aprile 2016, n. 16 è stata pubblicata la Delibera Giunta regionale 18 aprile 2016 - n. X/5065Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) - Indirizzi per l’applicazione del d.m. n. 272 del 13 novembre 2014 «Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera V-Bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»”.

Come viene ricordato dalla DGR il 12 aprile 2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativo alle emissioni industriali - con il quale sono state apportate numerose e sostanziali modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, in particolare per quanto concerne l’Autorizzazione integrata ambientale (Titolo III-Bis, della Parte II).

Tra queste, si richiama l’introduzione dell’obbligo, previsto all’art. 29-ter (comma 1, lett. m) di presentare, nell’ambito dell’istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), per le attività che comportano “l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell’installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell’installazione o prima del primo aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata, per la quale l’istanza costituisce richiesta di validazione”.

Successivamente il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D.M. 13 novembre 2014, n. 272Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”, ha stabilito le modalità con le quali assolvere all’obbligo di predisposizione della relazione di riferimento, ivi incluse le scadenze per l’attuazione delle disposizioni ivi previste, relativamente alle installazioni di competenza Statale.

La Regione Lombardia, quindi, ha ritenuto utile emanare la presente DGR, sia al fine di garantire una uniforme applicazione sul territorio della normativa in materia di A.I.A., sia al fine di consentire un’adeguata organizzazione e programmazione dei lavori, fornendo le seguenti ulteriori indicazioni in merito a:

I. modalità di trasmissione e validazione degli esiti della procedura di verifica di cui all’art. 3, comma 2, del DM 272/2014 e della relazione di riferimento,
II. tempistiche di presentazione degli esiti della verifica ex art. 3, comma 2, del DM 272/2014 e della relazione di riferimento,
III. applicazione degli obblighi connessi alla Relazione di Riferimento.