Sulla G.U. 12 febbraio 2016, n. 35 è stato pubblicato il D.M. 3 febbraio 2016 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8”.
1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, i depositi di gas naturale sono realizzati e gestiti in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Le disposizioni contenute in questa norma si utilizzano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale di superficie con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8.
Il presente decreto entra in vigore il vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U.. A decorrere dalla data di entrata in vigore è abrogata la parte seconda dell'allegato al D.M. 24 novembre 1984, intitolata "Depositi per l'accumulo di gas naturale".
Depositi di gas naturale: nuova regola tecnica prevenzione incendi
15 febbraio2016
di: Roberto Rizzati
COPYRIGHT © 2004-2025 ARS EDIZIONI INFORMATICHE s.r.l. - società con unico socio - P.I. 13309950155