L’etichetta nutrizionale di un alimento è destinata a fornire al consumatore un’indicazione utile per gestire in modo corretto l’assunzione di alimenti. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria, secondo quanto stabilito dall’articolo 30 del regolamento UE 1169/11 deve recare, all’interno di una tabella alcune indicazioni obbligatorie ma consente che siano riportate anche indicazioni “complementari”. Su precedente nota pubblicata nella rubrica “Scienza, mercato e opinioni” del 14 aprile 2016 dal titolo “In tema di valutazione sperimentale del potere calorico degli alimenti” si è fatto preciso riferimento normativo al calcolo teorico del potere calorico degli alimenti. La tabella allegata alla presente nota riporta dati di “valore energetico” misurati, su alimenti presenti sul mercato, con il sistema della “bomba calorimetrica”, che opera in condizioni adiabatiche. Alcuni prodotti contenenti polioli (* in tabella) presentano valori di misura calorimetrica sensibilmente superiori a quelli dichiarati in etichetta: non si tratta di discrepanze sperimentali ma di discrepanze dovute al calcolo “teorico” adottato comunemente per le dichiarazioni di etichetta, secondo cui il fattore di equivalenza “g/100 g” verso “kcal/100 g” è attualmente assunto convenzionalmente essere pari a 2,4 e non a 4 come per gli zuccheri. La misura sperimentale resta comunque un mezzo di controllo efficiente e nella maggior parte dei casi opportuno.
Riflessioni sul valore di potere calorico (valore energetico) e valore nutrizionale di un alimento: risultati di misure eseguite con bomba calorimetrica.
10 giugno2016
di: Fernando Tateo e Monica Bononi - Laboratori di Ricerche Analitiche e Tecnologiche su Alimenti e Ambiente – Di.S.A.A. Università degli Studi di Milano
COPYRIGHT © 2004-2025 ARS EDIZIONI INFORMATICHE s.r.l. - società con unico socio - P.I. 13309950155