Si dà avviso della pubblicazione della Nota Ministeriale 19 settembre 2016, n. 35791 “Congelamento di prodotti alimentari di origine animale presso depositi frigoriferi diversi dallo stabilimento di produzione ed ubicati in altra sede: chiarimenti”.
Tale norma chiarisce la possibilità di procedere all'apposizione del marchio di identificazione del deposito di congelamento sul prodotto già confezionato ed etichettato dal produttore.
A tal fine vengono fornite le seguenti indicazioni operative:
- occorre che sussista un accordo scritto tra il produttore e il fornitore del servizio di congelamento in base al quale il produttore, apponendo il marchio di identificazione del proprio stabilimento in etichetta, condivide la responsabilità anche sull'operazione effettuata nel deposito frigorifero; nell'accordo deve essere stabilito il tempo di trasporto del prodotto dallo stabilimento di produzione al deposito frigorifero, indicativamente si ritiene che non dovrebbero trascorrere più di tre giorni lavorativi;
- il prodotto in uscita dallo stabilimento di produzione e destinato al congelamento, può essere già etichettato dal produttore con l'indicazione dello stato fisico di congelato, sebbene l'operazione non sia stata ancora effettuata, e recare, ove previsto, l'indicazione della data di congelamento concordata con il responsabile del deposito frigorifero;
- sul prodotto dovrà figurare il marchio di identificazione dello stabilimento che ha proceduto al confezionamento e deve essere riportata anche il termine minimo di conservazione del prodotto congelato nonché le condizioni ed i tempi di utilizzo dopo lo scongelamento;
- nel deposito frigorifero, il prodotto già confezionato dal produttore non deve essere rimosso dalla confezione del produttore e subire manipolazioni;
- durante il trasferimento dallo stabilimento di produzione al deposito frigorifero, il prodotto deve essere contenuto in un grande imballaggio sul quale sia riportata l'indicazione che si tratta di "prodotto destinato al congelamento in altro stabilimento non commercializzabile tal quale; durante il trasporto deve essere garantito il mantenimento delle temperature previste (+3°C per l frattaglie, +4°C per le carni di pollame e +7°C per le carni di ungulati e la selvaggina selvatica grossa);
- deve essere presente nel deposito frigorifero un registro di carico e scarico dal quale sia possibile rilevare il lotto di produzione, la data di arrivo del prodotto e la data di congelamento, riportata in etichetta dal produttore, laddove previsto, o comunque quella di congelamento concordata;
- il prodotto, dopo il congelamento, può ritornare allo stabilimento di produzione purché questo disponga di celle per il mantenimento del prodotto congelato o diversamente può essere immesso in commercializzazione sempre nel rispetto della catena del freddo in spedizione dal deposito frigorifero.
Congelamento prodotti alimentari: chiarimenti
28 settembre2016
di: Roberto Rizzati
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