Sulla GU del 30 novembre 2016, n. 280 è stato pubblicato il DM 7 novembre 2016 “Criteri da applicare per la fissazione dei valori limite di emissione in atmosfera degli impianti degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti”.
Tale norma (art.1) ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, individua i criteri da applicare per la fissazione dei valori limite di emissione in atmosfera degli impianti degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti.
A tal fine vengono riportati nell’allegato 1 i valori limite di riferimento applicabili dalle autorità competenti in sede di primo rilascio, riesame o rinnovo periodico delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 29-sexies e 29-septies o dell'art. 271, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Resta fermo il riferimento all'allegato II alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i grandi impianti di combustione previsti dall'art. 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alimentati con biomasse di cui è ammesso l'uso come combustibili. Mentre per gli impianti ubicati in stabilimenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale l'autorità competente può imporre le misure supplementari di cui all'art. 29-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
I valori limite riportati nell’allegato sono stabiliti come media oraria, salvo diversamente indicato, e con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi.
Biocarburanti: pubblicato DM su emissioni in atmosfera
1 dicembre2016
di: Roberto Rizzati
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