Nuovo codice di rete relativo alla connessione dei generatori

di: Roberto Rizzati

Sulla GUUE L 112 del 27 aprile 2016 è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 2016/631Regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete”.

La nuova norma (art. 1) istituisce un codice di rete che stabilisce i requisiti per la connessione degli impianti di generazione di energia, vale a dire i gruppi di generazione sincroni, i parchi di generazione e i parchi di generazione offshore, al sistema interconnesso. Esso contribuisce pertanto ad assicurare condizioni di concorrenza eque nel mercato interno dell'energia elettrica, a garantire la sicurezza del sistema e l'integrazione delle fonti di energia elettrica rinnovabili e a facilitare gli scambi commerciali di energia elettrica sul territorio dell'Unione. Vengono, inoltre, stabiliti obblighi a carico dei gestori di sistema affinché vengano utilizzate in modo appropriato le capacità degli impianti di generazione di energia, su base trasparente e non discriminatoria, al fine di garantire condizioni di parità in tutta l'Unione.

I requisiti (art. 3) relativi alla connessione oggetto del presente regolamento si applicano ai nuovi gruppi di generazione ritenuti significativi vale a dire:
a) punto di connessione al di sotto di 110 kV e potenza massima di almeno 0,8 kW (tipo A);
b) punto di connessione al di sotto di 110 kV e potenza massima pari o superiore a una soglia proposta da ciascun TSO (tipo B);
c) punto di connessione al di sotto di 110 kV e potenza massima pari o superiore a una soglia specificata da ciascun (tipo C);
d) punto di connessione a 110 kV o superiore (tipo D).

Mentre non si applica:
a) ai gruppi di generazione connessi al sistema di trasmissione e ai sistemi di distribuzione o a parti del sistema di trasmissione o dei sistemi di distribuzione di isole di uno Stato membro i cui sistemi non sono connessi in modo sincrono con le aree sincrone dell'Europa continentale, della Gran Bretagna, dell'Europa settentrionale, dell'Irlanda e Irlanda del Nord e del Baltico;
b) ai gruppi di generazione installati per fornire energia di riserva e funzionare in parallelo con la rete per meno di cinque minuti per mese civile mentre il sistema si trova in stato normale. Il funzionamento parallelo durante la manutenzione o le prove di messa in esercizio del gruppo di generazione non contano ai fini del limite di cinque minuti;
c) ai gruppi di generazione che non hanno un punto di connessione permanente e sono utilizzati dai gestori di sistema per fornire temporaneamente potenza quando la normale capacità del sistema è parzialmente o completamente indisponibile;
d) ai dispositivi di accumulo di energia, ad eccezione dei gruppi di generazione con accumulo per pompaggio di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.