Si segnala la sentenza causa C-472/14 del 17 marzo 2016 della Seconda Sezione della Corte di Giustizia UE concernente l’interpretazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, nella versione di cui al regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione.
Secondo i giudici europei il regolamento non osta a che una normativa nazionale obblighi un importatore di prodotti chimici a registrare tali prodotti presso l’autorità nazionale competente, laddove il medesimo importatore è già tenuto ad un obbligo di registrazione degli stessi prodotti presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, a condizione che detta registrazione presso l’autorità nazionale competente non configuri un prerequisito rispetto all’immissione sul mercato dei prodotti in parola, che verta su informazioni diverse da quelle richieste dal predetto regolamento e che contribuisca alla realizzazione degli obiettivi da esso perseguiti, in particolare quello di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente nonché la libera circolazione di simili sostanze nel mercato interno.
Reach: sentenza UE su obbligo di registrazione nazionale
9 maggio2016
di: Roberto Rizzati
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