Sulla GU 25 novembre 2016, n. 276 è stato pubblicato il DM 21 settembre 2016 “Istituzione del fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto”.
Tale norma istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Inoltre disciplina le modalità di funzionamento del Fondo ed i criteri di priorità assegnazione del finanziamento in conto capitale a beneficio di soggetti pubblici.
Il Fondo è finalizzato a finanziare i costi per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica mediante rimozione e smaltimento dell'amianto e dei manufatti in cemento-amianto su edifici e strutture pubbliche insistenti nel territorio nazionale, anche mediante copertura dei corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento di tali servizi.
Può essere finanziata con il Fondo esclusivamente la progettazione preliminare e definitiva di interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto e del cemento-amianto presente in coperture e manufatti di edifici pubblici ubicati nel territorio nazionale, effettuati nel rispetto della normativa ambientale, edilizia e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Non sono, però, ammessi più finanziamenti per uno stesso intervento, anche se richiesti da soggetti diversi.
L'intervento presentato dovrà essere necessariamente essere corredato da:
a. relazione tecnica asseverata da professionista abilitato in cui devono essere specificati: della destinazione d'uso dei beni o dei siti sede dell'intervento, la localizzazione e la destinazione d'uso dei manufatti contenenti amianto, la tipologia, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali;
b. le modalità di intervento di bonifica proposto;
c. la stima dei lavori da eseguire con dettaglio dei costi di progettazione soggetti a finanziamento;
d. il cronoprogramma orientativo delle attività, incluse le fasi progettuali.
Possono fare domanda di accesso al Fondo le amministrazioni pubbliche per interventi relativi ad edifici pubblici di proprietà e destinati allo svolgimento dell'attività dell'ente.
L’art.6 del DM indica, espressamente, gli interventi esclusi e le spese non ammissibili che sono:
a) la progettazione di interventi di ripristino, realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera;
b) le spese di acquisto di beni, mezzi e materiali sostitutivi e loro messa in opera;
c) la progettazione di interventi realizzati prima della pubblicazione del bando o prima del ricevimento della comunicazione scritta di concessione del contributo richiesto.
Amianto: istituito fondo per la bonifica di edifici pubblici
28 novembre2016
di: Roberto Rizzati
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