Le condotte “abusive” dei nuovi reati in materia ambientale

di: Avv. Daniele Zaniolo

Alcune fattispecie dei nuovi reati in materia ambientale sono connotate da una caratteristica che ha sollevato critiche e sembra destinata a generare dibattiti tra i giuristi: l’abusività della condotta incriminata.

Cerchiamo di capire in che cosa debba consistere l’abusività della condotta incriminata tipica dei reati di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.), disastro ambientale (art. 452 quater c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies) che, appunto, sono tutti puniti a condizione che il fatto sia stato commesso “abusivamente”.

La giurisprudenza, in ogni caso, ritiene che “(…) abusiva è qualsiasi forma di gestione che venga svolta in totale assenza dei titoli di legittimazione (autorizzazione, iscrizioni, comunicazioni), ovvero in violazione delle prescrizioni e dei limiti dei titoli esistenti (…)” (Cassazione penale, sez. III 22/10/2015, ud. 22/10/2015, n. 45632).

Se per il primo profilo non ci sono particolari questioni esegetiche da porsi, perché è indiscutibile che l’assenza del titolo connoti il comportamento della caratteristica dell’abusività, per gli altri due casi si dovrà invece verificare caso per caso la correlazione causale tra la violazione della prescrizione e l’evento disastroso.

Ce ne parla l’avvocato Zaniolo.