di: Avv. Daniele Zaniolo
Con la sentenza in commento (Sentenza 31 marzo 2016, n.12975 Corte di Cassazione Penale, sez. IV) la suprema Corte affronta (nuovamente) la questione della responsabilizzazione del comportamento del lavoratore e non solo ribadisce la posizione di gran lunga maggioritaria e più severa nei confronti del datore di lavoro, ma se possibile ne aggrava ancor più la posizione di responsabilità. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza all’interno del luogo di lavoro e perciò è titolare di una posizione di garanzia. Anche se il lavoratore infortunato non era un suo dipendente, avendolo coinvolto nell’attività della propria ditta, anche se solo momentaneamente, ha assunto l’obbligo prevenzionale al quale avrebbe dovuto adempiere. /