Ispra, dopo la pubblicazione delle istruzioni aggiuntive (vedasi news: Mud: pubblicate istruzioni aggiuntive), rispondendo, con una
lettera del 8 aprile, ad una richiesta di chiarimenti dell’Ance, l’associazione nazionale costruttori edili, ha fornito nuove istruzioni per la compilazione della dichiarazione ambientale annuale.
Nella lettera di risposta si può leggere che “le imprese che rientrano nell’esclusione dal Mud in quanto produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo sono solo le imprese che svolgono attività di costruzione e demolizione come attività principale. L’esclusione vale per tutti i rifiuti classificati con codici appartenenti alla famiglia dei CER 17 (rifiuti dalle operazioni di costruzioni e demolizioni)”.
Essendo i cantieri che producono rifiuti da costruzione e demolizione delle attività specifiche (art. 184, comma 3 TUA) da cui si originano rifiuti non pericolosi in quanto risultato dell’attività principale che svolgono, questi risultano esentati da un’ulteriore comunicazione quale quella Mud.
Ispra, inoltre, pone attenzione anche sul fatto che questa non sia una novità ma una consuetudine infatti, citando i dati della Banca Dati Mud, risulta che i rifiuti non pericolosi classificati nella famiglia dei CER 17 afferiscano a dichiarazioni di imprese che nel 90% dei casi presentano un codice Ateco differente rispetto alle attività di costruzioni e demolizioni.
Infine all’interno di un cantiere possono essere anche prodotti rifiuti speciali in misura “residuale” e “funzionale” non afferenti al capitolo 17 della classificazione, come ad esempio i materiali da imballaggio, anche in questo caso l’esenzione resta valida.
MUD: continuano i chiarimenti da parte di ISPRA
13 aprile2016
di: Roberto Rizzati
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