Sul Supplemento ordinario alla GU 26 novembre 2016, n. 277 è stato pubblicato il D.Lgs 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Come indicato nell’art.1 la presente norma, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (Scia) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.
La parte più importante del provvedimento è la Tabella A, riportata nell’allegato, che individua, per ciascuna delle attività elencate, il regime amministrativo vale a dire se l’intervento è libero o se serve una qualche forma di comunicazione, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi.
La tabella può indicare:
• la Comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione allo Sportello unico dì cui all'art. 19-bis della legge n. 241/1990 o all'amministrazione competente. Qualora per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello unico.
• la SCIA, si applica l'art. 19 della legge n. 241 del 1990: l'attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia) l'amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare le attività alla normativa vigente.
• la SCIA unica, si applica l'art. 19-bis, comma 2 della legge n. 241 del 1990: qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
• la SCIA condizionata ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall'art. 19-bis, comma 3 della legge n. 241 del 1990: qualora l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all' acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l'interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.
• l'Autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.
• l'Autorizzazione più la SCIA, la SCIA unica o la Comunicazione, alla domanda per l'Autorizzazione l'interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una Comunicazione per le attività che le prevedono (ad esempio, è il caso di una SCIA per la prevenzione incendi allegata all'istanza per l'avvio di un'attività produttiva soggetta ad Autorizzazione oppure di una notifica sanitaria allegata all'istanza per una media struttura di vendita).
Le attività, invece, sono divise in 3 sezioni:
Sezione I - Attività commerciali e assimilabili
• Commercio su area privata
• Commercio su area pubblica
• Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
• Strutture ricettive e stabilimenti balneari
• Attività di spettacolo o intrattenimento
• Sale giochi
• Autorimesse
• Distributori di carburante
• Officine di autoriparazione (meccanici, carrozzerie, gommisti)
• Acconciatori ed estetisti
• Panifici
• Tintolavanderie
• Arti tipografiche, litografiche, fotografiche e di stampa
• Altre attività
Sezione II - Edilizia
• Ricognizione degli interventi e dei relativi regimi amministrativi
• Altri adempimenti successivi all'intervento edilizio
• Impianti alimentati da fonti rinnovabili
Sezione III - Ambiente
• AIA - Autorizzazione integrata ambientale
• VIA - Valutazione di impatto ambientale
• AUA - Autorizzazione unica ambientale
• Emissioni in atmosfera
• Gestione rifiuti
• Inquinamento acustico
• Scarichi idrici
• Dighe
• Altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici
Il presente D.Lgs entra in vigore l'11 dicembre 2016.
Scia 2: pubblicato D.Lgs
28 novembre2016
di: Roberto Rizzati
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