Termine del 10 gennaio per adeguamento impianti di incenerimento e coincenerimento

di: Erica Zuanon

Entro il 10 gennaio 2016 gli impianti di incenerimento e coincenerimento esistenti (i.e. impianti autorizzati prima del 28 dicembre 2002, purché messo in funzione entro il 28 dicembre 2003 oppure impianti per il quale la domanda di autorizzazione sia stata richiesta all’autorità competente entro il 28 dicembre 2002, purché lo stesso sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004) devono adeguarsi alle nuove disposizioni di cui al Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006, così com'è stato introdotto dall’art. 15 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, in attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, IPPC).

Con queste nuove disposizioni il legislatore mira a ridurre gli effetti negativi causati dalle attività di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, disciplinando i valori limite di emissione deli impianti, i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti da essi derivanti, i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali nonché le condizioni di esercizio degli impianti