Sulla GU 17 ottobre 2016, n. 243 è stato pubblicato il DM 15 giugno 2016 “Modalità attuative del credito d'imposta per interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto”.
Tale norma individua le disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta per interventi di bonifica dall'amianto di cui all'art. 56 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
Come indicato nell’articolo 3 il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 purché la spesa complessiva sostenuta in relazione a ciascun progetto di bonifica, unitariamente considerato, sia almeno pari a 20.000 euro, l’ammontare totale dei costi eleggibili è, in ogni caso, limitato all'importo di 400.000 euro per ciascuna impresa.
Sono ammissibili al credito d'imposta (art.2) gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono ammesse, inoltre, le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l'ammontare di 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato. Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che effettuano interventi di bonifica dall'amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
A decorrere dal 16 novembre 2016 (trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente DM in GU) e sino al 31 marzo 2017 (art.4), le imprese interessate possono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica che sarà accessibile sul sito www.minambiente.it.
Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere specificato:
a) il costo complessivo degli interventi;
b) l'ammontare delle singole spese eleggibili;
c) l'ammontare del credito d'imposta richiesto;
d) di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.
Amianto: approvate modalità attuative del credito d'imposta
18 ottobre2016
di: Roberto Rizzati
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