Ecoreato: prima interpretazione giurisprudenziale

di: Roberto Rizzati

Si segnala la recentissima sentenza della Corte di Cassazione Penale, Terza sezione del 3 novembre 2016, n. 46170 con la quali gli ermellini si pronunciano per la prima volta sull’applicazione dell’art.452 bis del Codice Penale, come introdotto dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68.
I giudici chiariscono l'ambito di operatività del predetto articolo delimitato dalla precisazione che la "compromissione" o il "deterioramento" ambientale devono essere "significativi" e "misurabili" ma non necessariamente "tendenzialmente irrimediabili". In altre parole la condizione di irrimediabilità non è prevista dalla norma penale.

Nella fattispecie concreta viene annullata l’ordinanza del tribunale di La Spezia che accoglieva l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di una porzione di fondale del golfo di La Spezia e di un cantiere, compiuto in seguito alle attività di dragaggio del molo Garibaldi e di quello Fornelli. L’imputato, progettista e direttore dei lavori di dragaggio avrebbe omesso di rispettare le norme progettuali, provocando dispersione di sedimenti nelle acque circostanti, conseguente trasporto degli inquinanti in essi contenuti (idrocarburi e metalli pesanti) e tali da cagionare un deterioramento ed una compromissione significativa delle acque del golfo.