Attività ricettive turistico - alberghiere: pubblicate nuove norme tecniche di prevenzione incendi

di: Roberto Rizzati

Sulla GU n. 196 del 23 agosto 2016 è stato pubblicato il D.M. 9 agosto 2016Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Con il presente decreto sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 66 (Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto). Le nuove norme tecniche si possono applicare alle attività ricettive turistico - alberghiere in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al D.M. del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, al decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2003 e al decreto del Ministro dell'interno del 14 luglio 2015.

Il presente decreto entra in vigore il giorno 22 settembre 2016.