Impianti di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore: dal 23 giugno in vigore le nuove modalità per la dichiarazione di conformità

di: Erica Zuanon

A far data dal 23 giugno p.v. entra in vigore il Regolamento 879/2016/CE, che "stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità al momento dell'immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi nonché alle relative verifiche da parte di un organismo di controllo indipendente"

Secondo tale regolamento gli importatori e i fabbricanti di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi («apparecchiature») dovranno compilare la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 517/2014, utilizzando il modello di cui all'allegato I del nuovo regolamento. La dichiarazione di conformità è firmata da un rappresentante legale del fabbricante o dell'importatore delle apparecchiature.

L'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 come noto, infatti, consente l'immissione sul mercato di impianti di refrigerazione e di condizionamento d'aria e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, se questi idrofluorocarburi sono considerati all'interno del sistema di quote di cui al capo IV del medesimo regolamento. All'atto di immettere in commercio apparecchiature precaricate, i fabbricanti e gli importatori di tali apparecchiature sono tenuti a documentare la conformità a tale prescrizione e a redigere una dichiarazione di conformità al riguardo.

Nel redigere le dichiarazioni di conformità e la documentazione, era necessario prevedere le diverse opzioni che rispecchiassero le diverse modalità di cui si possono avvalere i fabbricanti e gli importatori per assicurare la conformità. Queste opzioni si riferiscono all'immissione sul mercato di apparecchiature caricate con idrofluorocarburi soggetti all'autorizzazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014, apparecchiature caricate con idrofluorocarburi che sono già stati immessi sul mercato sotto forma di prodotti sfusi e successivamente riesportati e caricati nelle apparecchiature al di fuori dell'Unione e apparecchiature caricate con idrofluorocarburi nell'Unione.

Il nuovo regolamento dà dunque risposta a tale esigenza.