Milleproroghe: Convertito DL 210/2015

di: Roberto Rizzati

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016 è stata pubblicata la Legge 25 febbraio 2016, n. 21Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.

In materia ambientale le principali novità e differimenti riguardano il Sistri (vedi news “Proroga SISTRI”), lo slittamento al 1° gennaio 2017 del termine di adeguamento per i grandi impianti di combustione per i quali sono state presentate istanze di deroga e per finire la posticipazione al 29 febbraio 2016 del divieto di conferimento dei rifiuti urbani, con potere calorifico inferiore a 13.000 kJ/kg, in discarica.

Infine, per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti al 21 maggio 2014, è prorogato al 31 dicembre 2016 l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi.

Principali modifiche apportate dalla legge di conversione 21/2016 al D.L. 210/2015
 

Decreto Legge
D.L. 30 dicembre 2015, n. 210
Legge di conversione
L. 25 febbraio 2016, n. 21.
Art. 4 - Proroga di termini in materie di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa Aggiunto comma 2-bis
2-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 ottobre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".
Art. 7 - Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti Aggiunto comma 11-bis
11-bis. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, riferito alle nuove norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico e idraulico, delle dighe di ritenuta è prorogato al 28 febbraio 2017.
Aggiunto comma 11-ter
11-ter. All'articolo 111, comma 1, secondo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016".
Art. 8 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare Modificata la lettera a) del comma 1
1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: "Fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2016" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando pubblicato il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento."
Aggiunta la lettera b-bis) al comma 1
b-bis) al comma 9-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In ogni caso, all'attuale concessionaria del SISTRI è corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio, da effettuare a seguito della procedura prevista dal periodo precedente, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Al pagamento delle somme a titolo di anticipazione provvede, entro il 31 marzo 2016, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio"
Modificato il comma 2
2. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3, e' prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga.
3-ter. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3 e' prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre 2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4 della parte I dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto ovvero ai sensi della parte II dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio, a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati nella parte II dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto".
Art. 10 - Proroga di termini in materia economica e finanziaria Aggiunto comma 2-bis
2-bis. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: "per i soli anni 2015 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2016" e le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"
Art. 11 - Proroga di termini relativi a interventi emergenziali Aggiunto il comma 3-quinquies
3-quinquies. Per consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati nella terra dei fuochi, il termine del 31 dicembre 2015, previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, per garantire la continuità dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, è prorogato al 31 luglio 2016.
Art. 11-bis - Proroga di termini in materia ambientale Aggiunto art. 11-bis
1. Il termine di cui all'articolo 33, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato di sessanta giorni.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, o di stralci di detto programma relativi a interventi urgenti o propedeutici, le risorse residue dei fondi stanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il sito di interesse nazionale "Bagnoli-Coroglio" ed erogati al comune di Napoli, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono destinate al finanziamento dei medesimi interventi, secondo gli indirizzi della cabina di regia di cui al comma 13 del medesimo articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014.
3. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, le parole da: "Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una società per azioni" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "La trascrizione del decreto di trasferimento al Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice civile. Alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura Spa è riconosciuto un importo corrispondente al valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti, rilevato dall'Agenzia del demanio alla data del trasferimento della proprietà. Tale importo è versato alla curatela fallimentare mediante strumenti finanziari, di durata non superiore a quindici anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, emessi su mercati regolamentati dal Soggetto Attuatore, anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8.
L'emissione degli strumenti finanziari di cui al presente comma non comporta l'esclusione dai limiti relativi al trattamento economico stabiliti dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Dalla trascrizione del decreto di trasferimento e alla consegna dei suddetti titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura Spa, sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del predetto decreto, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e gli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere e imposta. Il Soggetto Attuatore ha diritto all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili ad esso trasferiti, secondo le modalità indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla comunicazione della determinazione del valore suddetto da parte dell'Agenzia del demanio. Restano fermi gli eventuali obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro aventi causa a titolo di responsabilità per i costi della bonifica";
b) il comma 13.1 è abrogato;
c) al comma 13-quater, le parole: "ovvero della società da quest'ultimo costituita" sono soppresse.