Sulla GU 15 maggio 2017, n. 111 è stato pubblicato il DM 2 maggio 2017 “Istituzione dei corsi antincendio di base e antincendio avanzato per il personale marittimo inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere”.
Tale norma (art.1) disciplina l'addestramento antincendio di base (Fire Prevention and fire fighting) e antincendio avanzato (Advanced training in fire fighting) per il personale marittimo, in conformità rispettivamente alla regola VI/1, paragrafo 1 e VI/3 dell'annesso alla Convenzione STCW' 78 e alle corrispondenti sezioni A-VI/1.2.1.1.2 e A-VI/3 del codice STCW, nonché l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petrolierie, chimichiere e gasiere in conformità rispettivamente alla regola V/1-1.2 e V/1-2.2 dell'annesso alla Convenzione STCW'78 e alle corrispondenti sezioni A-V/1-1.1 e A-V/1-2.1 del codice STCW.
Il personale destinato a prestare servizio a bordo di navi soggette all'applicazione delle disposizioni della Convenzione STCW'78 deve ricevere un appropriato addestramento antincendio di base in conformità alle norme di cui sopra.
I comandanti, gli ufficiali ed ogni altro marittimo designato a dirigere le operazioni di lotta antincendio a bordo, dopo aver conseguito l'attestato relativo al corso antincendio di base, devono ricevere un addestramento antincendio avanzato, con particolare riferimento all'organizzazione, alle modalità operative di intervento, alla direzione delle squadre antincendio, e dimostrare di aver acquisito le competenze, i compiti e le responsabilità elencate nella colonna 1 della tabella A-VI/3 del codice STCW.
Per i comandanti, gli ufficiali ed ogni altro marittimo destinati ad imbarcare a bordo di navi cisterna (petroliere, chimichiere e gasiere), l'addestramento pratico navi cisterna di cui all'allegato A1 del presente decreto integra la competenza antincendio prevista dai corsi di addestramento di base per le navi petroliere, chimichiere e gasiere.
Il corso di addestramento antincendio di base ha una durata non inferiore alle 15 ore, comprensivo di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Il programma da svolgere è conforme a quello indicato nell'allegato A al presente decreto. Mentre il corso di addestramento antincendio avanzato ha una durata non inferiore alle 29 ore, comprensivo di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Il programma da svolgere è conforme a quello indicato nell'allegato A1 al presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il 30 ottobre 2017. Dalla data di entrata in vigore della presente norma, gli istituti, enti o società riconosciuti idonei allo svolgimento dei corsi antincendio di base ed avanzato, ai sensi del DM 4 aprile 1987, qualora intendano continuare ad erogare i corsi antincendio, secondo le previsioni del presente decreto, devono presentare formale istanza di riconoscimento al fine di attivare una nuova fase istruttoria.
Corsi antincendio su navi comprese le petroliere, chimichiere e gasiere
16 maggio2017
di: Roberto Rizzati
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