Vuoto a rendere su imballaggi a uso alimentare

di: Roberto Rizzati

Sulla GU 25 settembre 2017, n. 224 è stato pubblicato il DM 3 luglio 2017, n. 142Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'articolo 219 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Tale norma al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, favorendo il riutilizzo degli imballaggi usati, disciplina le modalità di attuazione della sperimentazione su base volontaria del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi o residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo, di cui all'articolo 219 bis del D.Lgs 152/2006 nonché le forme di incentivazione, le loro modalità di applicazione e i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi.

La sperimentazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione si applica agli imballaggi con le seguenti caratteristiche:
a) di tipo primario, ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera b), del D.Lgs 152/2006;
b) riutilizzabili, ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera e), del D.Lgs 152/2006;
c) conformi ai requisiti stabiliti dal DM 2 maggio 2006 recante «Aggiornamento degli studi europei fissati dal Comitato europeo di normazione (CEN), in conformità ai requisiti essenziali stabiliti all'articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio»;
d) destinati all'uso alimentare e al contenimento di birra o acqua minerale;
e) serviti al pubblico nei punti di consumo;
f) di volume compreso tra 0,20 e 1,5 litri.

Gli esercenti aderiscono, su base volontaria, al sistema del vuoto a rendere, e compilano il modulo di cui all'allegato 1 del presente regolamento al momento dell'acquisto di birra o acqua minerale in imballaggi riutilizzabili, trasmettendo o consegnando il modulo al distributore nel caso di filiera di tipo lungo o al produttore di bevande nel caso di filiera di tipo corto al momento della consegna da parte di quest'ultimo dell'imballaggio pieno.

Il presente decreto entrata in vigore il 10 ottobre 2017 mentre il periodo sperimentale di un anno decorrerà dal 7 febbraio 2018, vale a dire 120 giorni dall'entrata in vigore del regolamento.