di: Avv. Daniele Zaniolo
La Corte di Cassazione (Cassazione Penale sez. III n. 38950 del 7 agosto 2017 - Ud 28 giugno 2017) ha stabilito il principio secondo il quale la prova della natura di sottoprodotto di un residuo di produzione deve essere fornita dall’imputato ma non in forma testimoniale. L’interpretazione molto rigorosa della normativa, definita “speciale”, sui sottoprodotti sembra però divergere dai principi generali del processo penale e sembra porsi in contrasto con le finalità di riciclo e riutilizzo stabilite dal Testo Unico Ambientale.